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In questo blog mi dedico a guardare con occhio maliziosamente indipendente ciò che accade a Roma - e qualche volta anche nel resto del mondo - soprattutto attraverso ciò che della mia città raccontano i quotidiani. Generalmente prendo in considerazione i tre quotidiani più importanti per vendite e diffusione nella Capitale: Corriere della Sera, La Repubblica e il Messaggero. A volte troveranno spazio anche gli altri quotidiani, la cui lettura è comunque sempre accurata.

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martedì 18 febbraio 2020

STADIO; ANCORA CIARLE IN LIBERTÀ

Ricominciamo.

La storia è sempre la stessa e, in mancanza di meglio, riciccia e si ripropone tipo i peperoni a cena: a gennaio 2017, l’Avvocatura capitolina rende un parere ufficiale al sindaco Raggi sulla possibilità di annullare in autotutela la delibera Marino sullo Stadio di Tor di Valle. È il “parere Murra” protocollo RF/2017/4672 di cui abbiamo già dato conto:

Nello stesso identico periodo, pressata dalla frangia antistadio dei consiglieri grillini, la Raggi fa una cosa strana: chiede all’avvocato Andrea Magnanelli, collega di Rodolfo Murra all’Avvocatura comunale, un secondo parere. Lo chiede al di fuori della via gerarchica e lo ottiene.
In questo parere, Magnanelli sinteticamente sostiene che, se ben motivata, c’è la possibilità per il Comune di procedere all’annullamento in autotutela della delibera Marino.

Un paio di dettagli: per annullamento in autotutela si intende quanto stabilito dall’articolo 21 nonies della legge 241/1990 che si riporta integralmente:

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


Di fronte a due pareri di due esperti legali fra loro non esattamente opposti ma banalmente divergenti, la Raggi finisce per assumere la decisione meno rischiosa: si va avanti e si modifica il progetto.

Va incidentalmente ricordato che le norme di formazione del bilancio del Comune impongono, a fronte di una causa con richiesta di risarcimento del danno, l’accantonamento pluriennale delle somme potenzialmente riconoscibili dal giudice in caso di soccombenza in tribunale. Per chiarire: se io faccio causa al Comune e chiedo 1 miliardo di euro di danni, il Comune deve stimare a quanto posso essere ragionevolmente condannato dal giudice (ad esempio: 500 mila euro) e, in caso di sconfitta, devo accantonare quella somma divisa sul bilancio pluriennale (ad esempio: 100 milioni l’anno per un quinquennio).

Sarebbe ora che Virginia Raggifin troppo reticente sul tema Stadio – parlasse e spiegasse pubblicamente e chiaramente perché, di fronte a due pareri divergenti, scelse una strada invece che l’altra, quindi si decise ad andare avanti invece che cancellare tutto.
Spiegare – come immagino – che la decisione fu dettata dalla necessità economica di non esporre il Campidoglio al rischio di una causa con la As Roma (mediaticamente pesante specie dopo il “no” alle Olimpiadi); causa comunque senza certezza assoluta di vittoria nella migliore delle due ipotesi e a rischio sconfitta nella peggiore; e, comunque, con la necessità obbligatoria di dover in ogni modo accantonare e bloccare somme, sarebbe una decisione politica nel segno della trasparenza.

A parte queste considerazione, veniamo ai giorni nostri:

1)    Nel giugno 2017 la Giunta Raggi porta in Consiglio, dove viene approvata con 28 voti favorevoli, una nuova delibera di pubblico interesse allo Stadio.
2)    Ai sensi del comma 2 dell’articolo 21nonies della legge 241/90 (“È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”) l’approvazione della nuova Delibera sana la possibilità di annullare la vecchia.
3)    La nuova Delibera, per altro, cambia in maniera radicale anche quegli aspetti del “parere Magnanelli” che, secondo l’Avvocato, avrebbero potuto essere utilizzati come argomenti per tentare l’annullamento.
4)    Qualche anima candida potrebbe pensare che i consiglieri votarono quella delibera “senza sapere” cosa contenesse il parere Magnanelli. Difficile da credere visto che c’è una consigliera comunale che da mesi cita il parere dichiarando di averlo letto ma di non averlo potuto né fotocopiare, fotografare o ottenere. Quindi, i consiglieri erano comunque a conoscenza dell’esistenza di due pareri, pertanto quanto previsto dal comma 2bis dell’articolo 21nonies della legge 241/90 (“I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1”) appare davvero difficile da applicare.
5)    Eh ma ora indaga la magistratura!” Veramente, la magistratura non è un unicum ma ha una serie di specializzazioni. C’è quella amministrativa, quella civile, quella penale e quella contabile. Quella penale ha deciso che non ci sono reati contestabili a chi aveva responsabilità nell’iter decisionale del progetto né che l’iter stesso è in qualche modo coinvolto. Quella contabile deve accertare ora se le decisioni assunte dalla Raggi hanno creato un danno erariale. Personalmente credo che quelle decisioni lo abbiano evitato ma con serenità direi di aspettare la conclusione dell’inchiesta della Corte dei Conti (magistratura contabile). Anche perché se vengono continuativamente presentati esposti, la magistratura (di volta in volta quella interessata) apre un fascicolo che, dopo la gran quantità di archiviazioni, sembra servire solo ad alimentare l’esposizione mediatica del fronte del no….
6) Un ultimo accenno al presunto “danno erariale”: senza voler anticipare il lavoro della Procura della Corte dei Conti che sta indagando su un esposto presentato, mi domano (e credo se lo domanderanno anche i magistrati contabili) quale mai possa essere il danno erariale procurato da un procedimento che ancora non si è definitivamente concluso. Ovvero, perché sussista un danno erariale, il danno… deve essere commesso. Non essendo ancora concluso il complesso iter amministrativo – il che non significa che non siano maturati diritti, sia chiaro – che danno potrebbe mai essersi verificato?

Tutto ciò, in conclusione, per dire: da gennaio 2017 il mondo è andato un tantino avanti. L’inchiesta in corso è solo su aspetti erariali, non penali né amministrativi ed è all’inizio. Visti i precedenti – e la fonte di questo esposto è la stessa di quelli penali archiviati – andrei cauto, molto cauto, nel chiedere cose fra il risibile e l’insostenibile, tipo l’annullamento nel 2020 di un atto del 2014 che è stato confermato da un atto del 2017 a sua volta preso con la piena coscienza e consapevolezza di tutti i passaggi amministrativi necessari.

venerdì 12 luglio 2019

STADIO: "FARE I 'FROCI' COR CULO DELL'ALTRI" (titolo ironico)


Pareri segreti, appelli al Sindaco e manovrine di piccolo cabotaggio: più che lo “Stadio della Roma” di Tor di Valle sembra uno spy movie di serie C. Dove l’ignoranza, colossale e abissale, regna sovrana: ignoranza delle leggi e delle procedure. E, insieme all’ignoranza, albergano giochi politici più lerci e maleodoranti dei cassonetti di Roma.
Armatevi di un po’ di pazienza per leggere tutto…

PARERI LEGALI A GOGO
Iniziamo dal giochino dei pareri legali. Senza entrare nell’autorevolezza del singolo legale che li estende, per tanti pareri contrari allo Stadio se ne troveranno altrettanti favorevoli. 

Un po’ perché – parafrasando quel celebre sketch di Gigi Proietti avvocato (“te se inculano”, “se li inculamo”) – lo studio legale risponde alla domanda del cliente, ma, soprattutto, perché non esiste una vera giurisprudenza in materia di “legge Stadi”.

Perciò in primo luogo dipende dal cliente e poi dalla domanda che il cliente pone. Con tutto il rispetto per un qualunque studio legale è lecito domandarsi quale tipo di risposta potrebbe venire già solo in relazione a quale cliente ponga il quesito: se fosse la Roma, le risposte di chi ha detto “no”, sarebbero sempre “no”?
O, se fosse qualche antiStadio a rivolgersi a uno studio legale che ha espresso “sì” al progetto, la risposta sarebbe sempre “sì”?
Inoltre, la risposta dipende sempre dalla formulazione e dalla sostanza della domanda.
Due variabili – cliente e formulazione della domanda – che da sole legittimano il dubbio sulla risposta.

Dopo di che, ci sono aspetti giuridicamente oggettivi della vicenda.
Il caso As Roma/Tor di Valle è una prima assoluta e, quindi, a meno che le domande non siano palesemente campate per aria (e, negli anni ne abbiamo vista più di qualcuna) potremmo dire quasi che “uno vale uno”. Quanto meno, un parere varrà un altro almeno fino a che non si andrà davanti all’organo giurisdizionale preposto (la magistratura amministrativa, cioè Tar e Consiglio di Stato) che ci spiegherà con sentenza come determinate norme vadano interpretate.
Quindi, che lo Studio Legale Milton dica “sì” o “no” all’iter, garantisca che vi siano rischi o che non vi siano rischi di risarcimento, suggerisca o sconsigli di procedere verso una qualunque ipotesi di soluzione, vale esattamente come il suo contrario.

Detto questo, passiamo ad esaminare le ultime posizioni espresse – il parere segreto dell’ultim’ora – partendo, però, dalle sue connotazioni meno giuridiche e più politiche.

Un Gruppo consiliare – M5S – commissiona un parere legale a uno studio privato.
Solo che chi lo commissiona non è certo un amico della Raggi (stantia anzicheno la querelle Lombardi-Raggi, tipo cane e gatto) e, con la Raggi in palese difficoltà praticamente ovunque, dimostra solo che le bande dei grillini esistono, sono vive e lottano fra di loro senza ritegno. Ma dimostra anche un’altra cosa: che il gruppo dei lombardiani – dopo aver perso i due leader, uno in carcere, Marcello De Vito, l’altro per strada, Paolo Ferrara – esiste in Consiglio comunale ed è quello che non garantisce alla Raggi di avere la maggioranza sul voto per lo Stadio.
La seconda considerazione: al netto del valore di un parere legale terzo, è interessante vedere il “vai avanti, cretino” di banfiana memoria: il gruppo grillino che lo commissiona non è mica chiamato al voto. Non è né sulla Lombardi, né su Porrello né su alcun altro pentastellato alla Pisana che, un domani, può appuntarsi l’attenzione della tanto temuta Corte dei Conti. Insomma, usando il vecchio detto romano, è davvero facile “fa er frocio cor culo dell’altri”.



Trasponendo il tutto su un piano meno colloquiale: una fazione di un gruppo che non deve votare nulla in quanto appartenente ad altro Ente e quindi totalmente privo di responsabilità, dice a un altro gruppo – questo sì che deve votare e, quindi, è esposto al rischio causa, risarcimenti e corte dei conti – di votare in un certo modo e eroga questo alto consiglio forte di un parere legale.

Il parere legale
Entriamo, ora, nel merito del parere legale.
Prima considerazione: al netto, lo ripeto, dell’acume legale del singolo avvocato o gruppo di avvocati che stende un parere; al netto della specializzazione del/dei legale/i di cui sopra; al netto della conoscenza minuziosa e approfondita di ogni carta prodotta in questo lungo e travagliato iter; al netto del cliente che pone il quesito; e, infine, al netto della formulazione del quesito stesso; va evidenziato un fatto.
Se – dio non volesse – il gruppo consiliare M5S capitolino chiamato al voto seguisse il consiglio ricevuto e, un domani, di fronte all’eventuale causa, il Comune venisse sconfitto, di tutti quelli potenzialmente chiamati a risarcire il pubblico erario non vi sarebbe mai e poi mai lo studio legale che quel parere ha rilasciato.
Perché il Comune un supporto legale ce l’ha già: si chiama Avvocatura comunale.
Può piacere o non piacere: è formata da alcuni avvocati molto bravi se non altro perché da anni e anni si occupano solo certe materie, perché l’iter Stadio l’hanno seguito fin dall’inizio, giorno per giorno, e, soprattutto, perché, in caso di errore professionale, possono esserne chiamati a risponderne dalla Corte dei Conti.
In sostanza, se l’Avvocatura comunale sbaglia a consigliare il Sindaco, la Giunta e l’Aula Giulio Cesare, l’Avvocato che ha errato può essere chiamato a pagare di tasca propria l’errore.
Cosa che non avviene con uno Studio Legale terzo. Fosse pure, appunto, quello di John Milton.

Seconda considerazione, molto più legale.
Esistono solo due modi per cancellare il progetto Stadio.
Il primo è l’annullamento d’ufficio (più volgarmente chiamato “in autotutela”). Procedura regolata dall’articolo 21 nonies della legge 241/1990.
Il secondo è la revoca, regolata dall’articolo 21 quinquies sempre della 241/90.

Cosa dice il testo di legge (allegato alla fine in forma integrale).
È illegittimo un provvedimento amministrativo che sia stato adottato in violazione di legge, viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
Il provvedimento illegittimo può essere annullato d’ufficio, “sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.

Inoltre, “i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi”.

Per semplificare la materia, quindi: il Comune ha (aveva) al massimo 18 mesi per annullare un atto amministrativo che sia (fosse) stato adottato in violazione di legge.

  • Nel caso della Delibera Marino (la 132 del 22/12/2014) i 18 mesi sono scaduti il 20 giugno 2016.
  • Nel caso della Delibera Raggi (la 32 del 14/06/2017) i 18 mesi sono scaduti l’11 dicembre 2018.
  • Nel caso della Conferenza di Servizi decisoria, il Verbale del 22 dicembre 2018, ha completato i suoi 18 mesi il 21 giugno 2019.


Al di là del fatto che il Consiglio comunale, organo oggi interessato dalla querelle, non ha potere di annullamento del Verbale della Conferenza di Servizi decisoria trattandosi di determinazione assunta da altro Ente, come si vede i 18 mesi che la legge indica come tempo massimo entro cui procedere all’annullamento dei soli tre atti adottati dalla Pubblica Amministrazione in questi lunghi anni sono già esauriti.

Tuttavia, la norma dice anche che questi 18 mesi possono essere superati se gli atti da annullare sono stati redatti “sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”.

Va quindi evidenziato come non solo non esiste nessuna sentenza passata in giudicato (sentenza passata in giudicato è quella che ha superato tutti i gradi di giudizio oppure che non è stata appellata entro il termine previsto) ma qui non siamo neanche giunti, nel caso Parnasi, alla sentenza di primo grado! Figuriamoci a quella passata in giudicato!
Inoltre – e sono le dichiarazioni ufficiali del procuratore, Paolo Ielo, supportate da atti conseguenti della Procura di Roma – l’iter dello Stadio è stato riconosciuto come non toccato dall’inchiesta penale riguardante Luca Parnasi, i suoi collaboratori, l’avvocato Luca Lanzalone, i politici coinvolti nella prima inchiesta (“Rinascimento”) e in quella successiva, Marcello De Vito e altri.
Non sembra proprio, quindi, esistere nessun tipo di appiglio giuridico valido di fronte a un giudice per poter derogare ai 18 mesi.
Non a caso, questa è la posizione più volte espressa in modo netto dall’Avvocatura capitolina ai Consiglieri comunali: attenzione, l’annullamento d’ufficio non è una strada giuridicamente percorribile in modo valido; prenderla significa andare a sbattere e farsi (molto) male.

E, allora, perché si continua a cercare – almeno da un punto di vista mediatico – una via per ricorrere all’annullamento d’ufficio?

Semplice: è gratis. O quasi. L’annullamento d’ufficio non comporta la corresponsione di un indennizzo. Almeno su carta. Perché poi, con l’ovvia causa, il rischio che la pubblica amministrazione qualcosa possa dover pagare c’è sempre anche se è minimo. Sicuramente, anche fosse espresso un giudizio in questo senso, sarebbe comunque un pagamento esiguo e davvero minimo.



Questo perché l’altro modo di cancellare il progetto, la revoca, invece, prevede – in modo esplicito – il pagamento al danneggiato di un indennizzo.

La revoca, infatti, è disciplinata sempre dall’articolo 21 della legge 241/90 ma, in questo caso, dal comma quinquies che recita che “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico”.

In sintesi: il Comune può sempre revocare un suo provvedimento. Potrebbe farlo anche il giorno prima dell’apertura del cantiere dello Stadio. Può farlo perché politicamente si assume la responsabilità di dire che è cambiato il pubblico interesse. Tuttavia, questo cambiamento ha un costo che è, quanto meno, calcolabile sulla base del “danno emergente”. Vale a dire: non ti ripago certo i futuri mancati incassi da biglietti o eventi perché soggetti a elementi casuali e non predeterminabili ma solo per il danno che hai effettivamente subito. Il che, attenzione, non include solo le spese effettivamente sostenute non tanto o non solo per presentare il progetto quanto per modificarlo a ogni sussurro, starnuto, sospiro del Comune, ma anche del danno che può derivarti dagli eventuali accordi commerciali.
Facendo un esempio: la Roma ha con la società XYZ un accordo per la vendita dei diritti sul nome dello Stadio alla cifra V per N anni. Il danno emergente, quindi, sarebbe calcolabile moltiplicando il danno ricevuto ogni anno per il numero di anni.
E, infine, quello più temuto: il danno di immagine. Andare in giro per il mondo, banca banca, a chiedere finanziamenti garantendo con la propria faccia che un’opera sia fattibile e sia in via di approvazione causa un danno di immagine enorme. Che, se riconosciuto dal giudice, rischia di valere da solo molto più dei danni da spese sostenute e accordi saltati.
Nel caso Tor di Valle, è lecito supporre che la richiesta di risarcimento danni possa essere quanto meno pari al valore dell’opera stessa (800 milioni/1 miliardo di euro)

Sia chiaro: richiesta, non condanna. La condanna arriva alla fine del processo. E non è mica detto che se la Roma chieda 100, il giudice le riconosca effettivamente 100. 


Tuttavia, c’è un problema pratico. Le norme sulla formazione del bilancio del Comune.
Se il tavolo salta e ci si vede in tribunale, il Comune ha l’obbligo di accantonare sui propri bilanci la somma che la Roma richiede scontata al massimo della ragionevole probabilità di condanna divisa per la presumibile durata annua del processo.
Traduzione: la Roma chiede 1 miliardo di euro e il processo potrebbe durare 5 anni?
Il Comune deve mettere da parte 200 milioni di euro l’anno per cinque anni (200milioni x 5 anni = 1 miliardo). Al massimo, se la stima sulla possibile condanna è di un risarcimento di 800 milioni il Ragioniere Generale dovrà “bloccare” 160 milioni annui per un quinquennio.

Tutto questo perché esiste il cosiddetto “legittimo affidamento”: il fatto cioè che il soggetto proponente “legittimamente” nutra “fiducia” verso il buon esito della sua proposta visto che la Pubblica Amministrazione l’ha portata avanti.

Anche perché – va ricordato – la Pubblica Amministrazione ha il brutto viziaccio di procedere per carte bollate. Ovvero: non è che il primo che si sveglia, si alza e dice “facciamo così”. Ci sono procedure che vanno rispettate. Fra queste, nel nostro caso, c’è il fatto che Penelope e la sua tela vanno bene nell’Odissea ma non nelle trattative su Tor di Valle.
Scendendo dal letterario al pratico: se tu tratti con la Roma tutti i giorni o quasi, ogni giorno di trattative – fossero pure tempestose come può capitare ed è capitato – rafforzano la posizione della Roma sotto il profilo del “legittimo affidamento”. E non puoi mentre di giorno tratti, di sera tramare per cancellare l’opera. Perché poi la Roma cattiva ti porta in Tribunale ed è assai probabile che ti faccia a fette.

Se il Comune, legittimamente, decidesse di revocare il progetto Stadio, ha un iter specifico da seguire. Chiaro e netto e analogo a quello seguito per approvarlo.
Primo: scrive una formale PEC alla Roma comunicando, “ai sensi dell’articolo 21 quinquies della legge 241/90” di voler “revocare il pubblico interesse al progetto Stadio” di Tor di Valle e che, pertanto, “con la presente” si interrompono formalmente i colloqui per la “stesura della Convenzione urbanistica” e, “contestualmente” si avvieranno le procedure di revoca, cioè delibera di Giunta e seguente voto del Consiglio comunale. Si ricorda, infatti, che solo l’organo che ha emanato un provvedimento è legittimato a revocarlo, quindi, visto che le delibere di pubblico interesse sono state votate dal Consiglio, sarà il Consiglio a doverle revocare.
Che poi ci si veda in Tribunale per gli indennizzi, questo è cosa più o meno pacifica.





Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.




sabato 27 aprile 2019

STADIO; L'IDIOZIA GIURIDICA DEL "RI-VOTO" SUL PUBBLICO INTERESSE

Da alcune settimane, ciclicamente, gira la voce di un nuovo voto sulla delibera 32/2017, quella Raggi sul pubblico interesse alla costruzione dello Stadio della Roma. 
In sostanza, alcuni consiglieri comunali ritengono che, poiché quella Delibera sarebbe stata “presentata” al voto da De Vito, grillino, ex presidente dell’Aula finito sotto inchiesta per corruzione e al momento detenuto a Regina Coeli, un nuovo voto sul testo “laverebbe” questa “macchia”.

Vediamo perché questa idea è semplicemente un’idiozia giuridica.

NON ESISTE IL DOPPIO VOTO
Primo punto: una delibera votata, è votata. Non si rivota. Né per confermarla né per cambiarla né per cancellarla. Chiunque dica una cosa simile è il caso che torni a studiare le basi del diritto perché si tratta di una cosa giuridicamente non fattibile. 

DE VITO NON È UNA MOTIVAZIONE: È UN’AGGRAVANTE DELL’IDIOZIA
L’idea che De Vito abbia presentato la delibera al voto è un’aggravante dell’idiozia: da quando è stato eletto presidente dell’Assemblea Capitolina al giorno del suo arresto, sotto la presidenza di Marcello De Vito, l’Assemblea ha votato la bellezza di 482 delibere. Sulla base di questa idea del “lavare la macchia De Vito” si dovrebbero rivotare tutte le 482 delibere: né varrebbe l’idea di rivotarne solo una, perché, una qualunque delle altre, verrebbe ad essere attaccabile in tribunale, non per il ruolo di De Vito, ma perché si sarebbe attuata una disparità di trattamento fra provvedimenti, cosa palesemente contraria alla legge.

IL RUOLO DI DE VITO
Entriamo, poi, nella questione del ruolo di De Vito. Qualche buontempone fa circolare la voce che De Vito abbia “presentato” la Delibera al voto e abbia condotto le votazioni come Presidente. Ma guarda un po’ che strano! È esattamente quello che fa il Presidente dell’Aula: conduce i lavori
Ma solo un emerito, colossale ignorante può pensare che la delibera sia portata al voto dal Presidente dell’Aula: la decisione sul calendario dei lavori spetta alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari (volgarmente: capigruppo). 
E le delibere non sono presentate né proposte dal Presidente dell’Aula ma da chi le firma: un consigliere oppure la Giunta. 
Nel caso Tor di Valle, si trattava di una Delibera di Giunta ad essere stata calendarizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
Né esistere l’idea che il voto di De Vito favorevole a quella Delibera ne abbia “macchiato” in qualche modo la purezza: la delibera Stadio ottenne 28 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto. Quindi, con un quorum per l'approvazione del provvedimento che era pari a 20 voti (28+9+1=38:2=19 metà dei presenti + 1 per la maggioranza), il voto di De Vito è stato totalmente ininfluente ai fini dell’approvazione del provvedimento

DUE SOLE STRADE PERCORRIBILI
Diciamo che si vuole mandare comunque un segnale forte?
A parte l’ovvia obiezione del perché questo segnale non sia stato inviato il giorno del Consiglio comunale straordinario sullo Stadio, richiesto dal sindaco Raggi, e conclusosi con la bocciatura a maggioranza di tutti gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni ma senza che vi fosse un solo documento di maggioranza da votare, esistono due sole strade.

La prima, solo politica: un ordine del giorno o una mozione di sostegno alla Giunta e di riaffermazione del pubblico interesse contenuto nella Delibera 32/2017.
Non costa nulla, ovviamente. Non ha valore giuridico, se non minimo. Ma è un atto dal forte peso politico.

Seconda strada: si propone una nuova delibera. Che non è il “ri-voto” sulla 32 ma proprio un testo nuovo

“Visto..., 
visto..., 
visto..., 
considerato..., 
ritenuto..., 
letta la delibera 32/2017, 
L’Assemblea Capitolina delibera di confermare il contenuto della delibera 32/2017 in ogni sua parte”. 

Attenzione: questo è un testo molto particolare. 
Perché è una delibera di convalida, un testo - si potrebbe quasi definire - di secondo grado e, a differenza di mozione e ordine del giorno, ha un immediato e irrevocabile effetto giuridico: il Comune sana qualunque potenziale irregolarità contenuta della 32/2017.
Una irregolarità che non esiste, sia chiaro, ma che qualcuno cerca al fine di giustificare ancora oggi l’ipotesi di annullamento d’ufficio degli atti ai sensi dell’articolo 21 nonies della legge 241/90.
La delibera di convalida cancellerebbe anche immediatamente non solo l’ipotesi - ribadisco: inesistente - di annullamento d’ufficio ma anche il potere di revoca.

Vale a dire che una delibera di questo tipo, ricadrebbe direttamente in quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 21 nonies (“È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”).

Spieghiamo: già l’annullamento d’ufficio in autotutela è una strada assolutamente non percorribile essendo insostenibile da un punto di vista giuridico. Con questa delibera di convalida, poi, di fatto si metterebbe anche una pietra tombale sul potere di revoca. Perché se è vero che questo potere di revocare un atto resta sempre valido, anche fino all’ultimo secondo, quel che cambia è il costo che un’eventuale revoca avrebbe per la collettività. Ipotizzare di votare una convalida e poi pensare di revocare un atto avrebbe un costo economico assolutamente mostruoso per le casse del Campidoglio in termini di danno di immagine (oltre quelli materiali da danno emergente).

CONCLUSIONE
Smettere di dire cose prive di qualunque senso giuridico sarebbe già un buon punto di partenza. Mi riferisco, all’idea di “rivotare” una delibera. 
Smettere di aggiungere a queste idiozie giuridiche, una motivazione aggravante dello stato di obnubilazione giurisprudenziale sarebbe una seconda cosa buona. Ma la cosa migliore, sarebbe anche pensare alle conseguenze che qualunque atto il Consiglio voti oggi potrebbe sortire in una ipotetica causa. 

Per quanto mozione e ordine del giorno abbiano un effetto giuridico pari a zero, questa potenziale causa ha uno dei suoi fondamenti nell’affidabilità della Pubblica Amministrazione che non può compiere atti fra loro contraddittori. Tipo votare anche solo mozioni sul pubblico interesse allo Stadio e poi revocarlo! 

Insomma: se non si ha nulla di sensato da dire, conviene stare decisamente zitti.