martedì 18 febbraio 2020

STADIO; ANCORA CIARLE IN LIBERTÀ

Ricominciamo.

La storia è sempre la stessa e, in mancanza di meglio, riciccia e si ripropone tipo i peperoni a cena: a gennaio 2017, l’Avvocatura capitolina rende un parere ufficiale al sindaco Raggi sulla possibilità di annullare in autotutela la delibera Marino sullo Stadio di Tor di Valle. È il “parere Murra” protocollo RF/2017/4672 di cui abbiamo già dato conto:

Nello stesso identico periodo, pressata dalla frangia antistadio dei consiglieri grillini, la Raggi fa una cosa strana: chiede all’avvocato Andrea Magnanelli, collega di Rodolfo Murra all’Avvocatura comunale, un secondo parere. Lo chiede al di fuori della via gerarchica e lo ottiene.
In questo parere, Magnanelli sinteticamente sostiene che, se ben motivata, c’è la possibilità per il Comune di procedere all’annullamento in autotutela della delibera Marino.

Un paio di dettagli: per annullamento in autotutela si intende quanto stabilito dall’articolo 21 nonies della legge 241/1990 che si riporta integralmente:

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


Di fronte a due pareri di due esperti legali fra loro non esattamente opposti ma banalmente divergenti, la Raggi finisce per assumere la decisione meno rischiosa: si va avanti e si modifica il progetto.

Va incidentalmente ricordato che le norme di formazione del bilancio del Comune impongono, a fronte di una causa con richiesta di risarcimento del danno, l’accantonamento pluriennale delle somme potenzialmente riconoscibili dal giudice in caso di soccombenza in tribunale. Per chiarire: se io faccio causa al Comune e chiedo 1 miliardo di euro di danni, il Comune deve stimare a quanto posso essere ragionevolmente condannato dal giudice (ad esempio: 500 mila euro) e, in caso di sconfitta, devo accantonare quella somma divisa sul bilancio pluriennale (ad esempio: 100 milioni l’anno per un quinquennio).

Sarebbe ora che Virginia Raggifin troppo reticente sul tema Stadio – parlasse e spiegasse pubblicamente e chiaramente perché, di fronte a due pareri divergenti, scelse una strada invece che l’altra, quindi si decise ad andare avanti invece che cancellare tutto.
Spiegare – come immagino – che la decisione fu dettata dalla necessità economica di non esporre il Campidoglio al rischio di una causa con la As Roma (mediaticamente pesante specie dopo il “no” alle Olimpiadi); causa comunque senza certezza assoluta di vittoria nella migliore delle due ipotesi e a rischio sconfitta nella peggiore; e, comunque, con la necessità obbligatoria di dover in ogni modo accantonare e bloccare somme, sarebbe una decisione politica nel segno della trasparenza.

A parte queste considerazione, veniamo ai giorni nostri:

1)    Nel giugno 2017 la Giunta Raggi porta in Consiglio, dove viene approvata con 28 voti favorevoli, una nuova delibera di pubblico interesse allo Stadio.
2)    Ai sensi del comma 2 dell’articolo 21nonies della legge 241/90 (“È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”) l’approvazione della nuova Delibera sana la possibilità di annullare la vecchia.
3)    La nuova Delibera, per altro, cambia in maniera radicale anche quegli aspetti del “parere Magnanelli” che, secondo l’Avvocato, avrebbero potuto essere utilizzati come argomenti per tentare l’annullamento.
4)    Qualche anima candida potrebbe pensare che i consiglieri votarono quella delibera “senza sapere” cosa contenesse il parere Magnanelli. Difficile da credere visto che c’è una consigliera comunale che da mesi cita il parere dichiarando di averlo letto ma di non averlo potuto né fotocopiare, fotografare o ottenere. Quindi, i consiglieri erano comunque a conoscenza dell’esistenza di due pareri, pertanto quanto previsto dal comma 2bis dell’articolo 21nonies della legge 241/90 (“I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1”) appare davvero difficile da applicare.
5)    Eh ma ora indaga la magistratura!” Veramente, la magistratura non è un unicum ma ha una serie di specializzazioni. C’è quella amministrativa, quella civile, quella penale e quella contabile. Quella penale ha deciso che non ci sono reati contestabili a chi aveva responsabilità nell’iter decisionale del progetto né che l’iter stesso è in qualche modo coinvolto. Quella contabile deve accertare ora se le decisioni assunte dalla Raggi hanno creato un danno erariale. Personalmente credo che quelle decisioni lo abbiano evitato ma con serenità direi di aspettare la conclusione dell’inchiesta della Corte dei Conti (magistratura contabile). Anche perché se vengono continuativamente presentati esposti, la magistratura (di volta in volta quella interessata) apre un fascicolo che, dopo la gran quantità di archiviazioni, sembra servire solo ad alimentare l’esposizione mediatica del fronte del no….
6) Un ultimo accenno al presunto “danno erariale”: senza voler anticipare il lavoro della Procura della Corte dei Conti che sta indagando su un esposto presentato, mi domano (e credo se lo domanderanno anche i magistrati contabili) quale mai possa essere il danno erariale procurato da un procedimento che ancora non si è definitivamente concluso. Ovvero, perché sussista un danno erariale, il danno… deve essere commesso. Non essendo ancora concluso il complesso iter amministrativo – il che non significa che non siano maturati diritti, sia chiaro – che danno potrebbe mai essersi verificato?

Tutto ciò, in conclusione, per dire: da gennaio 2017 il mondo è andato un tantino avanti. L’inchiesta in corso è solo su aspetti erariali, non penali né amministrativi ed è all’inizio. Visti i precedenti – e la fonte di questo esposto è la stessa di quelli penali archiviati – andrei cauto, molto cauto, nel chiedere cose fra il risibile e l’insostenibile, tipo l’annullamento nel 2020 di un atto del 2014 che è stato confermato da un atto del 2017 a sua volta preso con la piena coscienza e consapevolezza di tutti i passaggi amministrativi necessari.

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